STATUTO AVIS COMUNALE TERRACINA
ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE
c.1 L’Associazione “Avis Comunale di TERRACINA
è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente,
periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
c.2 L’Associazione ha sede legale in Terracina, via Firenze n°1 c/o
Ospedale Civile “A. Fiorini” ed esplica la propria attività
istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Terracina.
c.3 L’Avis Comunale di Terracina, che aderisce all’A.V.I.S. Nazionale,
nonché all’Avis Regionale o equiparata, Provinciale o equiparata, è
dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto
alle A.V.I.S. Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
ART. 2 - SCOPI SOCIALI
c.1 L’Avis Comunale di Terracina, è
un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non
lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2 L’Avis Comunale di Terracina ha lo scopo di promuovere la donazione
di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che
configura il donatore quale promotore di un primario servizio
socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere
nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con
quelli dell’A.V.I.S. Nazionale, Provinciale, Regionale, o equiparate,
sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario
Nazionale, si propone di:
a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il
raggiungimento della autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a
livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale
possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che
hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d) favorire l’incremento della propria base associativa;
e) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
ART. 3 – ATTIVITÁ
c.1 Per il perseguimento degli scopi
istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis
Comunale di Terracina - coordinandosi con l’A.V.I.S. Nazionale,
Regionale e Provinciale o equiparata e con le Istituzioni Pubbliche
competenti, svolge le seguenti attività, nel proprio ambito
territoriale:
a) attività di chiamata, a mezzo di invito scritto, telefono, posta
elettronica, sms;
b) attività di raccolta svolta presso l’Unità di Raccolta, punto di
raccolta mobile con programmazione annuale e la possibilità di giornate
straordinarie, invio donatori presso S.I.T. e Centri Trasfusionali
convenzionati con l’A.V.I.S. Provinciale di Latina e/o equiparata;
c) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione
e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di
comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza
territoriale;
d) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini
che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della
donazione del midollo osseo;
e) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività
svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la
pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate
dall’Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di
formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed
organizzazioni esterne, con particolare
riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
g) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a
scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
h) intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al
proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove
richiesta, attraverso i propri rappresentanti all’uopo nominati;
i) promuove attività culturali, sportive e ricreative al fine di
divulgare l’immagine dell’Associazione e di sensibilizzare i cittadini
alla donazione del Sangue intero e/o di una sua frazione.
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte
quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse,
l’Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e
produttive marginali, in osservanza delle
condizioni di legge.
ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA
c.1 E’ socio dell’Avis Comunale di Terracina chi dona periodicamente il
proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività
donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi,
non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non
retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano
funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare
1/6 del numero dei donatori periodici dell’Avis Comunale medesima.
c. 3 l’adesione all’Avis Comunale di Terracina da parte dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo deve
essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo
Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’Avis Comunale di Terracina comporta
l’automatica adesione del medesimo all’A.V.I.S. Nazionale, nonché all’Avis
Provinciale di Latina e all’Avis Regionale del Lazio.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere
temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né
ad eredi o legatari.
c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto
partecipa all’Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed
è eleggibile alle cariche sociali.
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione, senza
giustificato motivo, per un periodo di due anni;
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal
presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e
comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri.
c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera b) e c) del comma
1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei
soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare
ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri
competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme
statutarie dell’Avis Regionali.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile,
entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio
Nazionale dei Probiviri, chedeciderà inappellabilmente, ai sensi del c.
5 dell’art. 16 dello statuto dell’A.V.I.S. Nazionale.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato
dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente
il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva
sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e
aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del
presente articolo estromette il socio dall’Avis Comunale di Terracina,
da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI
c.1 L’A.V.I.S. Comunale di Terracina può
istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro,
persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono
anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e
materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio
Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di
benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che
si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di
attività associativa.
ART. 7 – ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell’A.V.I.S. Comunale:
a) l’Assemblea Comunale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Comunale;
c) il Presidente e il Vicepresidente.
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori
dei Conti.
ART. 8 - L’ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI
ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci
che, all’atto
della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato
domanda di
dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d’espulsione.
c.2 Compongono altresì l’Assemblea Comunale i soci di tutte le A.V.I.S.
di base
eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di
base
medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e
rappresentanti legali o
dei Vicepresidenti.
c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta
dell’Assemblea, ogni
socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un
altro socio.
c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.
c.6 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria
almeno una
volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio
consuntivo,
predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del
preventivo
finanziario approvato dal Consiglio medesimo.
c.7 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere
delibere di
propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali
dell’A.V.I.S. Comunale
e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi
dell’Associazione, nonché
ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto
congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti.
c.8 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso
scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in
caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta
elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.9 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando
siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda
convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti
direttamente o per delega.
c.10 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate
a maggioranza dei soci presenti.
c.11 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione
si intende respinta.
c.13 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di
diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.14 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o
che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli
stessi non partecipano al voto.
c.15 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione
all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
ART. 9 - COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di
sintesi sulla attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo
Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio
Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali
per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione,
proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo
Comunale;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea
Provinciale o equiparata sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti;
g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio
Direttivo Comunale;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei
candidati alle cariche elettive dell’A.V.I.S. Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio
Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati,
j) la nomina dei liquidatori;
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per
statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono
delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto
dai membri, eletti dall’Assemblea Comunale degli Associati nel numero
stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio
interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere -
che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il
Segretario - i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno
due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente
per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema
di bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea
Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell’art. 8 e in
via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un
terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o
opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già
ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della
somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori
spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato
nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a
mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni
prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza
dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti,
fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di
modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno
dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina
la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto
dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si
è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più
Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero
corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1
del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui
al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio
procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento
statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione,
nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio
ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli
altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la
maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero Consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la
gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli
espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale
degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di
quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria,
utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto
necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un
Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze,
funzioni e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle
sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in
cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un
Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita
delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenza del
Comitato medesimo –
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile
convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e
con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere
singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente al
Vicepresidente Vicario, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato.
ART. 11 - IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio
Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha
la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in
giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il
Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché
formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone
che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a
titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle
materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di
sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una
riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal
Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporanei, il Presidente è
sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai
terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporaneo del Presidente.
ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è
costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli
Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, che nominerà
al proprio interno il Presidente;
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le
proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito
attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea
Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle
sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano assunte
deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio
consuntivo.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare,
per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo
Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro
competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non
dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori,
il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale
degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo
Revisore, dotato di adeguata professionalità
ART. 13 - PATRIMONIO
c.1 Il patrimonio dell’A.V.I.S. Comunale,
costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi
€ 27.781,23 (ventisettemilasettecentottantuno/23);
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato
con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi
da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo
scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento
ad iniziative specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e
produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento,
all’utilizzo ed alla amministrazione dei fondi di cui dispone
l’Associazione, nel rispetto dei propri scopi.
c.4 E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati
unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un
anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal
Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno
successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall’Assemblea
Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il
bilancio consuntivo dell’anno precedente.
ART. 15 – CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali
e sono non retribuite.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso
delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non
possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi.
Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati
e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di
cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i
mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un
anno.
c.4 Lo Statuto dell’A.V.I.S. Regionale, tenuto conto delle esigenze del
proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla
ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
ART. 16 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’A.V.I.S Comunale può
avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su
proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto
favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di
tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti
all’A.V.I.S. provinciale di Latina o ad altra organizzazione che
persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla
legge 662/96.
ART. 17 – RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto valgono le norme dello Statuto e del regolamento dell’AVIS
Nazionale, quelle dello Statuto dell’Avis Provinciale o equiparata e di
quello dell’Avis Regionale sovraordinate che afferiscano all’Avis
Comunale, nonché quelle del Codice civile e delle altre leggi vigenti in
materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e
successive loro modificazioni ed integrazioni.
ART. 18 - NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente
statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del
vigente statuto dell’A.V.I.S. Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico - salvo
dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale
del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario
attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 15 del presente
Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata
abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione
da esse derivante oggi vigente.